Il Registro Antincendio: Normativa ed Obblighi
Il Registro Antincendio è lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro aggiornato delle diverse attività antincendio e dell'efficacia dei vari presidi (estintori, impianti e non solo). Viene chiamato anche “Registro delle Manutenzioni” o "Registro dei controlli antincendio" è stato istituito con lo scopo di garantire l’efficienza e l’effettività dei controlli dei presidi antincendio presenti nell’ambiente di lavoro al fine di impedire, per quanto possibile, i rischi connessi all’incendio, e quindi salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.
Il registro antincendio non ha una struttura e forma definita, ma deve essere articolato in accordo con le norme tecniche relative ai presidi antincendio, da tenere sotto controllo.
Dovrà essere compilato e custodito dal responsabile dell’attività o da Persona Responsabile o Persona Competente, come definiti dalle norme antincendio di cui (es. UNI 671-3-2029), è stato istituito con il DPR 37 del 12 gennaio 1998 e poi abrogato dal DPR 151/2011.
Il registro antincendio risulta quindi obbligatorio in tutte le attività, ed è la persona responsabile a doverlo compilare e firmare.
L’obbligo di tenuta del registro dei controlli antincendio è sancito dal comma 2, dove si fa riferimento alle attività di cui al comma 1, ossia quelle non soggette al DLgs 81/08.
Registro antincendio: cos'è e norme tecniche di riferimento
Come anticipato, è l'articolo 6 del DPR 151/2011 a parlare di registro antincendio, che deve essere sempre mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
Di "registro dei controlli" si parla anche nel recente decreto 1° settembre 2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), che entrerà in vigore ad ottobre 2022.
L'allegato I specifica, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a predisporre tale strumento, all’interno del quale andranno annotati "i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione".
Questo allegato, tra l'altro, indica anche le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione e il controllo di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Esse sono:
- Estintori: UNI 9994-1;
- Reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
- Impianti sprinkler: UNI EN 12845;
- Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
- Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
- Sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3;
- Sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6;
- Sistemi a polvere: UNI EN 12416-2;
- Sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2;
- Sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816;
- Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): UNI EN 14972-1;
- Sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2;
- Sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750;
- Porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473;
- Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004.
Quando è obbligatorio il registro dei controlli antincendio
Le aziende che hanno l'obbligo di presentare il registro dei controlli antincendio alle autorità competenti sono tutte le attività produttive soggette o non soggette al Controllo di Prevenzione Incendi.
In sostanza, deve essere dotata di registro antincendio ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore. Sono quindi incluse non solo quelle con categorie di rischio A, B e C, ma anche le più piccole, dotate di minime attrezzature antincendio (ad esempio, solo gli estintori).
Oltre agli organi di controllo, il registro antincendio è utile anche al manutentore, in quanto non è detto che il controllo venga effettuato sempre dalla stessa ditta o persona rispetto all'intervento precedente. Dal registro, egli può capire quali sono le attività antincendio in essere e i diversi presidi oggetto della manutenzione, per poi aggiornare a sua volta il documento.
In generale, tra i presidi di protezione antincendio vengono distinti quelli attivi da quelli passivi.
I principali presidi di protezione attiva, ovvero l’insieme delle misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto finalizzate alla precoce rilevazione dell’incendio, alla segnalazione e all’azione di spegnimento”, come da indicazione INAIL, sono:
- estintori;
- rete idrica antincendio;
- impianto di rivelazione incendio;
- impianti di spegnimento;
- dispositivi di segnalazione ed allarme;
- evacuatori di fumo e di calore;
- segnaletica;
- presenza adeguatezza ed affidabilità di una squadra di emergenza interna.
Mentre si intendono, presidi di protezione passiva, l’insieme delle misure di protezione che non prevedono l’azione dell’uomo o l’azionamento di un impianto, ma che hanno come obiettivi principali quelli di:
- limitare gli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo, garantire l’incolumità dei lavoratori e limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione contenendo i danni a persone, strutture, attrezzature, macchine e beni.
I principali presidi di protezione passiva sono:
- compartimentazioni e separazioni;
- barriere antincendio;
- distanze di sicurezza esterne ed interne;
- bassa reattività al fuoco dei materiali utilizzati;
- sistemi di ventilazione;
- sistemi di vie d’uscita dimensione opportunamente in base al massimo affollamento ipotizzabile.
La compilazione del registro antincendio
Le normative non prevedono un modello standard per la compilazione del registro antincendio, il quale andrà realizzato sulla base delle caratteristiche dell'azienda, delle attrezzature e degli impianti presenti.
Ciò che è fondamentale, tuttavia, è che il documento riporti le informazioni inerenti alle seguenti attività:
- manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti;
- controlli periodici, con frequenza solitamente semestrale, per verificare la corretta funzionalità di attrezzature e impianti;
- ispezioni, controlli visivi e attività di sorveglianza, per la verifica di accessibilità e integrità di impianti e attrezzature.
Altro elemento da prevedere all’interno del registro antincendio è l’informazione ai lavoratori sulle situazioni di rischio e sulle rispettive misure di prevenzione e protezione. Tale attività può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, dai suoi delegati o dall'RSPP.
In ogni caso, i controlli devono essere sempre effettuati da personale tecnico specializzato, ad eccezione di quelli visivi e di sorveglianza, dei quali possono occuparsi anche gli addetti antincendio dell'azienda, opportunamente formati.
Contattaci per avere maggiori informazioni sulla normativa antincendio, sugli adempimenti e la formazione che la tua azienda deve rispettare. Si tratta di obblighi che ti eviteranno di incorrere in sanzioni e che rendono sicuro il tuo luogo di lavoro o la tua attività.
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